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Tariffa
professionale dei Dottori Commercialisti
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Decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645
NORME GENERALI
Art. 1 - Contenuto della tariffa
Art. 2 - Classificazione dei compensi
Art. 3 - Criteri per la determinazione dei compensi applicabili
Art. 4 - Valore della pratica
Art. 5 - Onorari massimi
Art. 6 - Maggiorazioni particolari
Art. 7 - Onorari minimi - Riduzioni particolari
Art. 8 - Emissione della parcella
Art. 9 - Parcelle periodiche
Art. 10 - Termine di pagamento delle parcelle
Art. 11 - Pluralità di professionisti Collegio di dottori commercialisti
Art. 12 - Incarichi connessi di più clienti
Art. 13 - Incarico non giunto a compimento
Art. 14 - Incarico già iniziato da altri professionisti
Art.
15 - Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi
Art. 16 - Applicazione analogica
RIMBORSI DI SPESE
Art. 17 - Spese generali di studio
Art. 18 - Spese di viaggio e di soggiorno
INDENNITÀ
Art. 19 - Indennità
ONORARI
Capo I - Principi generali
Art. 20 - Classificazione degli onorari
Art. 21 - Cumulabilità degli onorari graduali
Art. 22 - Onorari preconcordati
Art. 23 - Maggiorazione degli onorari
Art. 24 - Modalità tecniche di determinazione degli onorari
Capo II - Onorari graduali
Art. 25 - Norma di rinvio
Art. 26 - Altri onorari graduali
Capo lll - Onorari specifici
- Sezione I - Amministrazione e liquidazione di aziende di patrimoni e di singoli beni
Art. 27 - Amministrazione di aziende
Art. 28 - Amministrazione di patrimoni e di beni
Art. 29 - Custodia e conservazione di beni e di aziende
Art. 30 - Liquidazione di aziende
- Sezione II - Perizie e valutazioni
Art. 31 - Perizie, valutazioni e pareri
- Sezione lll - Lavori contabili e bilanci
Art. 32 - Revisioni contabili
Art. 33 - Impianto e tenuta di contabilità
Art. 34 - Bilancio
Art. 35 - Bilanci tecnici
- Sezione IV - Avarie
Art. 36 - Regolamento e liquidazioni di avarie
- Sezione V - Funzioni di sindaco o revisore
Art. 37 - Funzioni di sindaco nelle società
Art. 38 - Funzioni di revisore in enti pubblici
- Sezione Vl - Arbitrati
Art. 39 - Arbitrati
- Sezione Vll - Operazioni societarie
Art. 40 - Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale
Art. 41 - Trasformazione fusione scissione e concentrazione di società
Art. 42 - Assistenza societaria continuativa e generica
- Sezione VlII - Componimenti amichevoli
Art. 43 - Componimenti amichevoli
- Sezione IX - Procedure concorsuali
Art. 44 - Assistenza in procedure concorsuali
- Sezione X - Consulenza contrattuale
Art. 45 - Consulenza contrattuale
- Sezione Xl - Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
Art. 46 - Disposizioni generali
Art. 47 - Assistenza tributaria
Art. 48 - Rappresentanza tributaria
Art. 49 - Consulenza tributaria
- Sezione Xll - Sistemazioni di interessi
Art. 50 - Sistemazione tra eredi
Art. 51 - Sistemazioni patrimoniali
Art. 52 - Sistemazioni tra familiari
- Sezione Xlll - Consulenze ed assistenze varie
Art. 53 - Consulenza economico-finanziaria
Art. 54 - Consulenze aziendali particolari
Art. 55 - Consulenza aziendale continuativa e generica
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.
56 - Disposizioni transitorie
INCARICHI DISPOSTI DALL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA
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Incarichi disposti dall'Autorità giudiziaria
a norma della legislazione vigente riguardanti funzioni professionali del Dottore Commercialista
COMPENSI SPETTANTI AI PERITI,
AI CONSULENTI TECNICI, INTERPRETI E TRADUTTORI PER LE OPERAZIONI
ESEGUITE A RICHIESTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - Legge 8 luglio 1980, n.
319 - (G.U. n. 192 del 15 luglio 1980)
Art. 1 - Classificazione dei compensi
Art. 2 - Onorari fissi e variabili
Art. 3 - Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili
Art. 4 - Onorari commisurati al tempo
Art. 5 - Aumento degli onorari
Art. 6 - Incarichi collegiali
Art. 7 - Spese
Art. 8 - Durata dell'incarico
Art. 9 - Indennità
Art. 10 - Adeguamento periodico degli onorari
Art. 11 - Liquidazione dei compensi ed opposizione
Art. 12 - Determinazione provvisoria degli onorari
Art. 13 - Abrogazioni
Art. 14 - Onere finanziario
TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI
DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE
DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE - in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980 n. 319
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Decreto
30 maggio 2002 (
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 de 5 agosto 2002 ) - Adeguamento
dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e
traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'Autorità
Giudiziaria in materia civile e penale.
Art. 1
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Per la determinazione degli onorari a percentuale
Art.
2 - Per la perizia e la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e
fiscale
Art. 3
- Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende,
ecc.
Art. 4
- Per la perizia e la consulenza tecnica in materia di bilancio
Art. 5
- Per
la perizia e la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e
situazioni contabili
Art. 6 - Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni
Art. 7
- Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale,
ecc.
Art. 8
- Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di
accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali
Art. 9 - Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili
Art. 10
- Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi
previdenziali
Art. 11
- Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni
edilizie
Art. 12 - Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di
progetto
Art. 13
- Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo
Art. 14
- Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose
Art. 15
- Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni
Art. 16
- Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni
rustici
Art. 17
- Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione
Art.
18 - Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di
proiettili
Art. 19
- Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia
applicata
Art. 20
- Per la perizia in materia
medico-legale
Art. 21 -
Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti
medici
Art. 22
- Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico
Art. 23 - Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso
carbossiemoglobinemico
Art. 24 - Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica
Art. 25
- Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico
Art. 26 - Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su
animali
Art. 27
- Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici
Art. 28
- Per la perizia o la consulenza tecnica
chimica-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa
Art. 29
- Onorari
non stabiliti nelle presenti tabelle
VARIE
D.M. 28 gennaio 1992
- Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei commissari liquidatori degli enti cooperativi e
dei membri dei comitati di sorveglianza - (G. U. 36 del 13.2.1992)
Decreto 28 luglio 1992 n. 570
- Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari
e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di
amministrazione controllata. Pubblicato sulla G.U. del 6 marzo 1993, n. 54.
D.M. 5 dicembre 1997
- Aumentati gli onorari a vacazione per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori
- (G. U. 37 del 14.2. l998)
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