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Art. 13
Per
la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito
o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni sull'importo stimato:
fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo
0,0947%.
Nel
caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà;
nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due
terzi.
E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
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