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Art. 11 Per
la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie,
impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici,
macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere
idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture
speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: |