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Art. 8 Per
la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato
di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e
assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a
percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate,
effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione: Per
la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui
bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o
finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a
percentuale calcolato per scaglioni: Qualora
l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il
compenso complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al
bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio
precedente ridotto alla metà. |