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Art. 3 Per
la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende,
enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti
a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché
relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e
ridotto alla metà. |