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Incarichi disposti dall'Autorità giudiziaria
a norma della legislazione vigente
riguardanti funzioni professionali del Dottore Commercialista
a) Curatore delle procedure di fallimento (art. 27 R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
b) Commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata (art. 187 e 193 R.D.16 marzo 1942, n. 267). Commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa (art. 194 e 195 ibidem).
c) Commissario governativo e commissario liquidatore delle cooperative (art. 2543-44 cod. civile).
d) Liquidatore di società commerciali nominato dal presidente del Tribunale a sensi degli artt. 2275, 2450, 2497, 2539 e 2611 cod. civ.
e) Ispettore dell'amministrazione delle società per azioni e amministratore giudiziario a sensi dell'art. 2409 cod. civ. (in caso di gravi irregolarità da parte del Consiglio).
f) Rappresentante comune degli obbligazionisti nominato dal Presidente del Tribunale, a sensi dell'art. 2317 cod. civ. (su domanda di uno o più
obbligazionisti o degli amministratori della società).
g) Custode nel caso di sequestro giudiziario di imprese o patrimoni (art. 676 cod. proc. civ.).
h) Sequestratario a sensi dell'art. 414 T.U. sul Credito Fondiario.
i) Amministratore dell'impresa a sensi dell'art. 2091 cod. civ. (se l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall'ordine corporativo della produzione).
I) Amministrazione della cosa comune (art.1105 cod. civ.). Amministratore di beni in usufrutto (art. 1063 cod. civ.).
m) Tutore del minore (art. 346 e seguenti cod. civ.) delI'interdetto (art. 424 c.c.) curatore dell'emancipato (art. 392 e seguenti cod. civ.) e dell'inabilitato allorché l'incarico (art. 424 cod. civ.) comporti amministrazione di imprese o patrimoni e la scelta cada su persona estranea al nucleo familiare (stesse norme).
n) istitutore dell'inabilitato all'esercizio di impresa commerciale (art. 425 cod. civ.) (come alla lettera m).
o) Curatore dello scomparso, allorché l'incarico comporti amministrazione di patrimoni (art. 48 cod. civ.); nulla dice la legge in ordine al compenso, per cui si deve ritenere che esso competa.
p) Curatore di eredità giacenti (art. 781 cod. civ.) e di eredità rilasciate (art. 508 cod. civ.).
q) Arbitro in materia di economia aziendale nominato dal Presidente del Tribunale a sensi dell'art. 810 cod. proc. civ.
r) Esperto a sensi dell'art. 68 cod. civ. in materia di economia aziendale. Consulenti tecnici.
s) Consulente tecnico in materia di economia aziendale a sensi dell'art. 61 cod. proc. civ. (Principio - Albi art.13 ss -146. Norme di attuazione al cod. proc.civ.)
t) Ispettore di cose a sensi dell'art.118 cod. proc. civ. quando si tratti di documenti amministrativi o libri contabili.
u) Perito penale in materia di economia aziendale (art. 220 e seguenti cod. proc. pen.).
v) Consulente tecnico a sensi dell'art. 598 e seguenti Codice della Navigazione. Liquidatore di avaria, (art. 612 ibidem). Curatore della nave (art. 652 ibidem). |