Tariffa professionale dei dottori commercialisti

Decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 1994, n. 645, pubblicato sulla G.U.
n. 274 del 23 novembre 1994.
Regolamento recante la disciplina degli onorari,
delle indennità
e dei criteri per il rimborso
delle spese per le prestazioni
professionali
dei dottori commercialisti (G.U. suppl., ord.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 1 della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l’art. 47 dell’ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del PRESIDENTE della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067;
Visto l’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessità di adeguare la tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1987, n. 309;
Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti; Visto il parere espresso il 17 marzo 1993 dal Comitato interministeriale prezzi, ai sensi dell’art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 24 marzo 1994 e del 22 settembre 1994;
Ritenuto di recepire le indicazioni espresse dal Consiglio di Stato, salvo quella concernente la determinazione dell’onorario secondo equità su richiesta del solo cliente, perché è apparso equo stabilire tale possibilità anche a favore del professionista;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del tesoro;

EMANA
il seguente regolamento: