Art. 14 - Onere finanziario

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 5.742.000.000 per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.