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Art. 14 - Onere finanziario Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 5.742.000.000 per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario medesimo all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario". |