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Art. 11 - Liquidazione dei compensi ed opposizione
La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e ai traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato.
La liquidazione e comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti.
Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.
Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento. Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il
pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.
Il procedimento è regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.
Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione,
eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.
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