Art. 10 - Adeguamento periodico degli onorari

Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli artt. 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata dall'lSTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.