Art. 8 - Durata dell'incarico

Qualora l'attivitā demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacazioni č fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto.
Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile.