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Art. 8 - Durata dell'incarico Qualora l'attivitā demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacazioni č fatta senza tener conto del periodo successivo alla
scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto. |