Art. 2 - Onorari fissi e variabili

La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla natura pubbbicistica dell’incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.
Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita.
Se l'autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l'urgenza dell'adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento.