|
Art.
56 - Disposizioni transitorie
1. Per le prestazioni
in corso al momento dell'entrata in vigore della presente tariffa i
compensi sono determinati:
a) per gli
onorari specifici secondo le norme previste nella presente tariffa;
b) per gli
onorari graduali, per le indennità e per le spese di viaggio e di
soggiorno, secondo le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento
in cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.


Note al punto I)
1) Per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) gli onorari sono
stabiliti per ora o frazione di ora. Gli onorari per i tempi di
trasferimento, occorrenti per l’intervento, sono determinati applicando
il compenso minimo per non più di quattro ore.
2) Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il
massimo deve aversi riguardo all’effettivo valore della pratica, tenuto
conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5.
Nota al punto II)
Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo
deve aversi particolare riguardo alle difficoltà della pratica, tenuto
conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5.
N.B. Tutti gli onorari massimi della tabella possono essere raddoppiati se
il valore della pratica supera 1.032.913,80 e triplicati se supera
5.164.568,99.



|