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Art. 53 - Consulenza economico-finanziaria
1. Al dottore commercialista, spettano onorari
determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto delle prestazioni tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali per esempio:
a) studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;
b) studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari, leasing, factoring, etc.;
c) studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato;
d) ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario. |