|
Art. 51 - Sistemazioni patrimoniali 1. Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione, sono commisurati all'ammontare complessivo delle attivitą accertate con applicazione delle percentuali e dei criteri previsti nell'art. 50, ovvero delle passivitą se superiori. |