|
Art. 47 - Assistenza tributaria
1. Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità dell'atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2 che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3 che fa parte integrante del presente regolamento.
3. Il valore della pratica è determinato:
a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all'importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;
b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all'importo complessivo delle ritenute operate;
c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori imponibili, non imponibili ed esenti;
d) per le dichiarazioni di successione e le dichiarazioni INVIM: in base al valore dichiarato dei beni;
e) per i ricorsi, appelli, memorie alle commissioni tribu-tarie: in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;
f) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati.
4. Per la concreta determinazione degli onorari graduali all'interno del minimo o del massimo si ha riguar-do al concreto posizionamento all'interno degli
scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle commissioni
tributarie, alla complessità e originalità di diritto o di merito della questioni trattata. |