Art. 46 - Disposizioni generali

1. È definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione.
2. È definito rappresentanza tributaria l'intervento per-sonale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede in relazione a verifiche fiscali.
3. È definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell'amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle difese più opportuni in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.
4. Per l'assistenza tributaria al dottore commercialista competono, in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come precisati nell'art. 47.
5. Per la rappresentanza tributaria al dottore commercialista competono onorari graduali, come precisati nell'art. 48.
6. Per la consulenza tributaria al dottore commercialista, oltre agli onorari graduali di cui all'art. 26, competono onorari specifici, come precisati nell'art. 49.
7. Sia gli onorari per l'assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse prestazioni.