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Art. 43 - Componimenti amichevoli
1. Al dottore
commercialista, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato
raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in
genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le
disposizioni di cui all’art. 3 della presente tariffa, sono dovuti i
seguenti onorari:
a) un compenso
fisso di € 7,75 per ciascun creditore;
b) con
riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso così
determinato:
fino a €
258.228,45 dal 3% al 4%;
per il di più
fino a € 516.456,90 dal 2% al 3%;
per il di più
fino a € 2.582.284,50 dall’1,5% al 2%;
per il di più
fino a € 5.164.568,99 dall’1% all’1,5%;
per il di più
oltre € 5.164.568,99 dallo 0,5% all’1%.
2. Se provvede anche al realizzo delle attività, al dottore
commercialista competono, altresì, gli onorari previsti all’art. 30,
lettera a), della presente tariffa, applicando ad essi una riduzione del
50%.
3. Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche
prestazioni eventualmente svolte.
4. Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione
nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a)
del comma 1, ai compensi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 è
applicata una riduzione compresa tra il 40% e l’80%, avuto riguardo
alle difficoltà incontrate ed alla durata della moratoria.
5. Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono
cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26. 6. Se il
componimento amichevole non riesce, al dottore commercialista, salvi in
ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte,
competono il compenso fisso previsto alla lettera a) del comma 1 e gli
onorari graduali di cui all’art. 26 della presente tariffa; in ogni
caso l’ammontare complessivo di detti onorari non deve essere
superiore alla metà degli onorari che sarebbero spettati se il
componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.
7. Onorario minimo € 1.032,91.

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