Art. 43 - Componimenti amichevoli

1. Al dottore commercialista, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 3 della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:
    a) un compenso fisso di € 7,75 per ciascun creditore;
    b) con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso così determinato:
    fino a € 258.228,45 dal 3% al 4%;
    per il di più fino a € 516.456,90 dal 2% al 3%;
    per il di più fino a € 2.582.284,50 dall’1,5% al 2%;
    per il di più fino a € 5.164.568,99 dall’1% all’1,5%;
    per il di più oltre € 5.164.568,99 dallo 0,5% all’1%.
2. Se provvede anche al realizzo delle attività, al dottore commercialista competono, altresì, gli onorari previsti all’art. 30, lettera a), della presente tariffa, applicando ad essi una riduzione del 50%.
3. Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte.
4. Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a) del comma 1, ai compensi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 40% e l’80%, avuto riguardo alle difficoltà incontrate ed alla durata della moratoria.
5. Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26. 6. Se il componimento amichevole non riesce, al dottore commercialista, salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il compenso fisso previsto alla lettera a) del comma 1 e gli onorari graduali di cui all’art. 26 della presente tariffa; in ogni caso l’ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla metà degli onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.
7. Onorario minimo € 1.032,91.