Art. 42 - Assistenza societaria continuativa e generica

1. Per l'assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità non inerenti la gestione vera e propria della società e con esclusione quindi delle prestazioni previste al seguente art. 55, al dottore commercialista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza, nonché alla natura e all'importanza della società.
2. I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26, ma non potranno comunque essere mai inferiori a quelli determinabili ai sensi del medesimo articolo.