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Art. 41 - Trasformazione fusione scissione e concentrazione di società
1. Per le
prestazioni concernenti la trasformazione di società da un tipo ad un
altro tipo sono dovuti al dottore commercialista gli onorari di
cui alla lettera a) dell’art. 34 con una maggiorazione compresa tra il
20% ed il 50% a seconda
della molteplicità e dell’importanza delle suddette prestazioni.
2. Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di società
o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali, al dottore
commercialista competono onorari determinati, con riferimento
all’ammontare dell’attivo lordo della società da scindere o
risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell’art.
2501-ter del codice civile o calcolate ai fini del concambio delle
società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione
in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto
della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni:
fino a €
516.456,90 dallo 0,5% al 3%;
per il di più
fino a € 2.582.284,50 dallo 0,25% all’1,5%;
per il di più
fino a € 10.329.137,98 dallo 0,125% allo 0,75%;
per il di più
oltre € 10.329.137,98 dallo 0,05% allo 0,30%.
Onorario
minimo € 516,46.
3. Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono
cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26.


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