Art. 41 - Trasformazione fusione scissione e concentrazione di società

1. Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al dottore  commercialista gli onorari di cui alla lettera a) dell’art. 34 con una maggiorazione compresa tra il 20% ed  il 50% a seconda della molteplicità e dell’importanza delle suddette prestazioni.
2. Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di società o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali, al dottore commercialista competono onorari determinati, con riferimento all’ammontare dell’attivo lordo della società da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell’art. 2501-ter del codice civile o calcolate ai fini del concambio delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni:
    fino a € 516.456,90 dallo 0,5% al 3%;
    per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,25% all’1,5%;
    per il di più fino a € 10.329.137,98 dallo 0,125% allo 0,75%;
    per il di più oltre € 10.329.137,98 dallo 0,05% allo 0,30%.
    Onorario minimo € 516,46.
3. Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26.