Art. 40 - Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale

1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al dottore commercialista competono onorari determinati, con riferimento all’importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni:
    fino a € 103.291,38 dal 2% al 4%;
    per il di più fino a € 516.456,90 dall’1% al 2%;
    per il di più fino a € 2.582.284,50 dallo 0,5% all’1%;
    per il di più fino a € 10.329.137,98 dallo 0,25% allo 0,5%;
    per il di più oltre € 10.329.137,98 dallo 0,1% allo 0,25%.
    Onorario minimo € 516,46.
2. Se trattasi di società cooperative agli onorari come sopra determinati è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30% fatto salvo l’onorario minimo.
3. Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell’art. 3 della presente tariffa.
4. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26.