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Art. 40 - Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale
1. Per tutte le
prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di
società ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni
eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al dottore commercialista
competono onorari determinati, con riferimento all’importo complessivo
delle somme, dei beni e dei
diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il
programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di
finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi,
secondo i seguenti scaglioni:
fino a €
103.291,38 dal 2% al 4%;
per il di più
fino a € 516.456,90 dall’1% al 2%;
per il di più
fino a € 2.582.284,50 dallo 0,5% all’1%;
per il di più
fino a € 10.329.137,98 dallo 0,25% allo 0,5%;
per il di più
oltre € 10.329.137,98 dallo 0,1% allo 0,25%.
Onorario
minimo € 516,46.
2. Se trattasi di società cooperative agli onorari come sopra
determinati è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%
fatto salvo l’onorario minimo.
3. Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri
enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale
avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con
opportuno riferimento alle
disposizioni dell’art. 3 della presente tariffa.
4. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono
cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26.

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