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Art. 39 - Arbitrati
1. Gli onorari
spettanti al dottore commercialista investito della funzione di unico
arbitro sono determinati con riferimento al valore delle richieste di
tutte le parti, al valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si
riferisce l’arbitrato, alla complessità e rilevanza, anche non
patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che
potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale
della contestazione.
2. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli
onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai
sensi dell’art. 22 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli
onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste
dall’art. 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al
valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce
l’arbitrato.
3. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo
definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrario
devono essere congruamente ridotti.
4. Onorario minimo € 1.549,37. |