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Art. 37 - Funzioni di sindaco nelle società
1. Al dottore
commercialista, sindaco di società, oltre ai compensi per i rimborsi di
spese di cui al titolo II, spettano onorari per:
a)
l’espletamento delle verifiche trimestrali;
b) i controlli
sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della
relativa relazione all’assemblea
dei soci;
c) la
partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o
dell’assemblea, che non porti all’ordine del giorno l’approvazione
del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad
eccezione di quelle indette per le verifiche
trimestrali, finalizzata al controllo delle operazioni sociali
straordinarie, all’esame delle denunzie ai sensi dell’art. 2408 del
codice civile o comunque richiesta da un componente l’organo
amministrativo.
2. L’onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato
sull’ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi
risultanti dal conto economico dell’esercizio in cui sono espletate le
verifiche ovvero, nel caso di
cessazione dell’incarico nel corso dell’esercizio, dell’esercizio
precedente, e determinato come segue:
fino a €
258.228,45: da € 516,46 a € 619,75;
da €
258.228,45 a € 2.582.284,49: da € 619,75 a € 1.239,50;
da €
2.582.284,50 a € 25.822.844,95: da € 1.239,50 a € 2.478,99;
oltre €
25.822.844,95: da € 2.478,99 a € 4.131,66.
Il compenso è
sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri. Nel caso
di maggiore o minore durata dell’esercizio sociale o di maggiore o
minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è
aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di
maggiore o minore permanenza nella carica.
3. L’onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato
sull’ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del
risultato d’esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del
bilancio, se superiore al
capitale sociale, e determinato come segue:
fino a €
103.291,38: da € 516,46 a € 774,69;
da €
103.291,38 a € 516.456,90: da € 774,69 a € 1.291,14;
da €
516.456,90 a € 2.582.284,49: da € 1.291,14 a € 2.065,83;
da €
2.582.284,50 fino a € 10.329.137,98: da € 2.065,83 a € 3.098,74;
€
10.329.137,98 e oltre: € 3.098,74 più un aumento di € 516,46 ogni
€ 5.164.568,99 o frazione di € 5.164.568,99.
Qualora si
tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice
amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, il
compenso è ridotto del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la
situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato
di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.
4. L’onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari
graduali massimi previsti alla lettera d), punto I, della tabella
contenuta nell’art. 26 con il valore della pratica determinato in
misura pari al capitale sociale della società.
5. Qualora il dottore commercialista abbia la carica di presidente del
collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%.
6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con
gli onorari graduali di cui all’art. 26.
7. I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo
del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è chiamato a
svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate
in vigore successivamente all’approvazione della presente tariffa.
8. I compensi del presente articolo si applicano anche per il dottore
commercialista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti
privati e di consorzi.
9. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere
preconcordati. |