Art. 31 - Perizie, valutazioni e pareri

1. Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, nonché per le valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti, sono determinati come segue:
    a) perizie, motivati pareri e consulenze
    Sul valore della pratica:
    fino a € 51.645,69 il 6%;
    per il di più fino a € 258.228,45 il 4%;
    per il di più fino a € 516.456,90 il 2%;
    per il di più fino a € 2.582.284,50 l'1%;
    per il di più oltre € 2.582.284,50 lo 0,5%.
    Onorario minimo € 516,46;
    b) valutazione di singoli beni e diritti
    Sull'ammontare dei valori:
    fino a € 51.645,69 l'1,50%;
    per il di più fino a € 258.228,45 l'1%;
    per il di più fino a € 516.456,90 lo 0,5%;
    per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,2%;
    per il di più fino a € 5.164.568,99 lo 0,1%;
    per il di più oltre € 5.164.568,99 lo 0,05%.
    Onorario minimo € 387,34;
    c) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni
    Sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività, che non siano poste rettificative dell'attivo:
    fino a € 258.228,45 l'1%;
    per il di più fino a € 1.032.913,80 lo 0,5%;
    per il di più fino a € 2.582.284,50 lo 0,25%;
    per il di più fino a € 10.329.137,98 lo 0,1%;
    per il di più fino a € 25.822.844,95 lo 0,05%;
    per il di più oltre € 25.822.844,95 lo 0,025%.
    Onorario minimo € 1.291,14.
    Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a formare - insieme con l'eventuale avviamento - le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%;
    d) valutazione di partecipazioni sociali non quotate
    Si applicano gli onorari di cui alla lettera c) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a  valutazione. Onorario minimo € 774,69.
    e) relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343-bis e 2501-quinquies del codice civile
    Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere b), c) e d) con separato provvedimento(°), per le relazioni di stima di cui all'art. 2501-quinquies del codice civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali oggetto di stima.
2. Agli onorari di cui alle lettere da a) a d) è applicata una riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.
3. Agli onorari di cui alla lettera e) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti dal codice civile.

Rectius: riferimento