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Art. 31 - Perizie, valutazioni e pareri
1. Gli onorari per le
perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte,
anche avanti autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti,
arbitri e periti, nonché per le valutazioni di aziende, rami di
azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti, sono
determinati come segue:
a) perizie,
motivati pareri e consulenze
Sul valore
della pratica:
fino a €
51.645,69 il 6%;
per il di più
fino a € 258.228,45 il 4%;
per il di più
fino a € 516.456,90 il 2%;
per il di più
fino a € 2.582.284,50 l'1%;
per il di più
oltre € 2.582.284,50 lo 0,5%.
Onorario
minimo € 516,46;
b) valutazione
di singoli beni e diritti
Sull'ammontare
dei valori:
fino a €
51.645,69 l'1,50%;
per il di più
fino a € 258.228,45 l'1%;
per il di più
fino a € 516.456,90 lo 0,5%;
per il di più
fino a € 2.582.284,50 lo 0,2%;
per il di più
fino a € 5.164.568,99 lo 0,1%;
per il di più
oltre € 5.164.568,99 lo 0,05%.
Onorario
minimo € 387,34;
c) valutazione
di aziende, rami di azienda e patrimoni
Sull'ammontare
complessivo delle attività e delle passività, che non siano poste
rettificative dell'attivo:
fino a €
258.228,45 l'1%;
per il di più
fino a € 1.032.913,80 lo 0,5%;
per il di più
fino a € 2.582.284,50 lo 0,25%;
per il di più
fino a € 10.329.137,98 lo 0,1%;
per il di più
fino a € 25.822.844,95 lo 0,05%;
per il di più
oltre € 25.822.844,95 lo 0,025%.
Onorario
minimo € 1.291,14.
Qualora per
procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla
individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a
formare - insieme con l'eventuale avviamento
- le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari
è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%;
d) valutazione
di partecipazioni sociali non quotate
Si applicano
gli onorari di cui alla lettera c) con riferimento alle quote
percentuali sottoposte a valutazione.
Onorario minimo € 774,69.
e) relazioni
di stima di cui agli articoli 2343, 2343-bis e 2501-quinquies del codice
civile
Si applicano,
a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere b), c) e d) con
separato provvedimento(°),
per le relazioni di stima di cui all'art. 2501-quinquies del codice
civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali oggetto di stima.
2. Agli onorari di cui alle lettere da a) a d) è applicata una
riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate
rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della presente
tariffa.
3. Agli onorari di cui alla lettera e) è applicata una riduzione
compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative ad
aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili
fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili
regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti dal codice
civile.
Rectius:
riferimento



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