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Art. 30 - Liquidazione di aziende
1. Per la
liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la
valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle
attività, l’estinzione delle passività ed il conseguente
riparto agli aventi diritto, al dottore commercialista spettano i
seguenti onorari:
• qualora il
dottore commercialista assuma la carica di liquidatore, ai sensi degli
articoli 2275, 2309, 2450 del
codice civile:
a) con
riferimento alle attività realizzate un compenso così determinato:
- fino a €
51.645,69 il 5%;
- per il di più
fino a € 258.228,45 il 4%;
- per il di più
fino a € 516.456,90 il 3%;
- per il di più
fino a € 2.582.284,50 il 2%;
- per il di più
oltre a € 2.582.284,50 l’1%;
b) un compenso
pari allo 0,75% delle passività definitivamente accertate.
Onorario
minimo € 1.549,37;
• qualora
l’incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell’assistenza
al liquidatore o all’imprenditore nella
fase della cessazione, agli onorari di cui alle precedenti lettere a) e
b) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.
Onorario
minimo € 1.032,91.
2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in
altre società od aziende, agli onorari di
cui sopra è applicata una riduzione compresa tra il 5% ed il
20%.
3. I predetti onorari si applicano anche per la liquidazione dei beni
ceduti ai creditori ai sensi dell’art. 1977 del codice civile e
dell’art. 160, comma secondo, n. 2, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 (legge fallimentare).
4. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per
la consulenza contrattuale e per tutte le
altre prestazioni professionali, specificamente contemplate in altri
articoli della presente tariffa, eventualmente svolte. Inoltre, qualora
la liquidazione richieda la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari
sono cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione
ridotti del 20%.

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