Art. 30 - Liquidazione di aziende

1. Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività, l’estinzione delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al dottore commercialista spettano i seguenti onorari:
    • qualora il dottore commercialista assuma la carica di liquidatore, ai sensi degli articoli 2275, 2309, 2450
del codice civile:
    a) con riferimento alle attività realizzate un compenso così determinato:
    - fino a € 51.645,69 il 5%;
    - per il di più fino a € 258.228,45 il 4%;
    - per il di più fino a € 516.456,90 il 3%;
    - per il di più fino a € 2.582.284,50 il 2%;
    - per il di più oltre a € 2.582.284,50 l’1%;
    b) un compenso pari allo 0,75% delle passività definitivamente accertate.
    Onorario minimo € 1.549,37;
    • qualora l’incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell’assistenza al liquidatore o all’imprenditore
nella fase della cessazione, agli onorari di cui alle precedenti lettere a) e b) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.
    Onorario minimo € 1.032,91.
2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre società od aziende, agli onorari di cui sopra è applicata una riduzione compresa tra il 5% ed il 20%.
3. I predetti onorari si applicano anche per la liquidazione dei beni ceduti ai creditori ai sensi dell’art. 1977 del codice civile e dell’art. 160, comma secondo, n. 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).
4. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte
le altre prestazioni professionali, specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte. Inoltre, qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari sono cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione ridotti del 20%.