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Art. 29 - Custodia e conservazione di beni e di aziende 1. Oltre agli onorari
previsti negli articoli di questa sezione, al dottore commercialista
spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni,
onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,2% e lo 0,3% del
valore dei beni o, se trattasi di aziende, dell’attivo lordo
risultante dalla situazione patrimoniale. Per le frazioni di anno i
suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti. |