Art. 29 - Custodia e conservazione di beni e di aziende

1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al dottore commercialista spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni, onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende, dell’attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale. Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.
2. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.
3. Onorario annuo minimo € 103,29.