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Art. 28 - Amministrazione di patrimoni e di beni
1. Per
l’amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di
redditi (immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici e aziende concesse
in affitto, valori mobiliari e beni mobili) gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti criteri:
a) immobili
civili ed industriali concessi in locazione;
- 1) un
compenso, fisso per ogni locatario, di € 25,82, con un minimo di €
103,29 per ogni immobile;
- 2) una
quota dei proventi lordi così determinata: fino a € 5.164,57: il 5%;
per il di più: il 4%;
b) fondi
rustici affittati: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 30%;
c) aziende
concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del
50%;
d) beni mobili
ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi lordi determinata in
misura pari al 3%.
2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
non producano redditi monetari, ed in particolare
nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i
compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e
i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi
teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei
beni.
3. Qualora sia affidata al dottore commercialista, nel quadro
dell’amministrazione dei beni di cui alle lettere a)
e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati
direttamente dal proprietario, anche la cura dell’esecuzione di spese
straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al 5%
dell’ammontare delle spese straordinarie sostenute.
4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di
affitto non sono comprese nell’amministrazione ordinaria dei beni. |