Art. 28 - Amministrazione di patrimoni e di beni

1. Per l’amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di redditi (immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili) gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti criteri:
    a) immobili civili ed industriali concessi in locazione;
     - 1) un compenso, fisso per ogni locatario, di € 25,82, con un minimo di € 103,29 per ogni immobile;
     - 2) una quota dei proventi lordi così determinata: fino a € 5.164,57: il 5%; per il di più: il 4%;
    b) fondi rustici affittati: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 30%;
    c) aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 50%;
    d) beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%.
2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni.
3. Qualora sia affidata al dottore commercialista, nel quadro dell’amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell’esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al 5% dell’ammontare delle spese straordinarie sostenute.
4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono comprese nell’amministrazione ordinaria dei beni.