Art. 27 - Amministrazione di aziende

1. Gli onorari per l'amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione dell'impresa, devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono.
2. Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda nel periodo In cui il dottore commercialista ha l'incarico di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 50%.
3. Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 2386 del codice civile.