Art. 26 - Altri onorari graduali

1. Per ciascuna delle seguenti specifiche prestazioni svolte per l'adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al dottore commercialista spettano gli onorari graduali di cui alla tabella 1 che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica è determinato In misura pari al valore del contratto come definito dall'art. 45 o al valore del bene valutato; In ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o società o enti, il valore della pratica è determinato In misura pari al loro patrimonio netto, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica è determinato In misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.