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Art. 22 - Onorari preconcordati
1. In alternativa agli onorari di cui all'art.
20 e salvo che non sia espressamente escluso negli articoli della presente tariffa, è comunque ammesso di
preconcordare gli onorari.
2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all'art.
3 e si deve tenere conto dei limiti minimi previsti all'art.
7 della presente tariffa.
3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono la maggiorazione di cui all'art.
23 e non sono cumulabili con le indennità di cui all'art.
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