Art. 11 - Pluralità di professionisti Collegio di dottori commercialisti

1. Quando un incarico è affidato a più professionisti iscritti ad albi professionali diversi, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.
2. Quando la pratica è stata svolta da più dottori com-mercialisti riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un dottore commercialista con l'aumento del 40% per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.