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Art. 10 - Termine di pagamento delle parcelle 1. Trascorsi tre mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applica-no gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva. |