Art. 7 - Onorari minimi - Riduzioni particolari

1. Il dottore commercialista esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 puņ applicare agli onorari minimi una riduzio-ne non superiore al 15%.
2. Il dottore commercialista iscritto all'albo da meno di cinque anni puņ applicare agli onorari minimi una ridu-zione non superiore al 30%.
3. Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa deb-bono avere sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni della medesima o particolari norme di legge speciali non dispongano espressamente, in materia, in modo diverso.