Art. 6 - Maggiorazioni particolari

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
2. Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 50%.
3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.