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Art. 4 - Valore della pratica
1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa.
2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore
massimo del terzo scaglione di cui all'art. 26.
3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli
26, 31,
45, 47 e
48 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati, con criteri e misure di equità tenu-to conto della gravità della sperequazione, nonché
delI'entità dell'impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli
26, 31,
45, 47 e
48, su conforme parere del Consiglio dell'ordine di appartenenza richiesto dal professionista o dal cliente con istanza documentata. |