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Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi
ai fini previdenziali per i liberi professionisti.
LEGGE 5 marzo 1990, n.45
(G.U. n.57 del 9-3-1990)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1 - Facoltà di ricongiunzione
1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
4. Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.
5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianità, può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa ai periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2.
Art. 2. - Modalità di ricongiunzione
1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate, trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.
3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'lSTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3.
Art.3 - Esercizio della facoltà
1. Le facoltà di cui all'articolo 1 possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.
2. Le facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.
Art. 4 - Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento
1. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.
2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, comma 3, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui all'articolo 1.
3. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.
4. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma 2, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:
a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;
b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;
c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.
5. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.
6. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.
Art. 5 - Determinazione del diritto e della misura della pensione
1. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purché i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o invalidità.
2. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.
Art. 6 - Coincidenza di periodi di contribuzione
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.
2. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2.
Art.7 - Facoltà per i superstiti
1. Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato, subentrando i medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche del dante causa.
Art. 8 - Esclusione dall'applicazione di disposizioni
1. Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
Art. 9 - Norme integrative alla legge 29 gennaio 1986 n. 21, recante riforma della Cassa nazionale di previ-denza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.
1. I limiti di anzianità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70 anni di età prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
2. In caso di sbilancio della gestione di Cassa di pre-videnza a favore dei dottori commercialisti si prov-vederà ad innalzare le aliquote contributive a carico degli iscritti, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della predetta legge n. 21 del 1986, senza alcun aggra-vio a carico dello Stato.
Art. 10 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno succes-sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 marzo 1990
COSSIGA
ANDREOTTI
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 2:
Il testo dell'art.13 della legge n.1338/1962 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) è il seguente:
"Art. 13 - Ferme restando le disposizioni penali il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria inva-lidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del RR.D.L. 4 ottobre 1935 n.1827 può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia rever-sibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato a pensione già in essere: in caso contrario i contributi cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti. Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché a misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita il datore di lavoro ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".
Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 21 della legge n. 576/1980 (Riforma del sistema previ-denziale forense) è il seguente:
"Art. 21 (Restituzione dei contributi) - Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 10 nonché degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione, esclusi quelli di cui alla tabella E allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319. Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse legale dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.
Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche gli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta.
In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo la tabella di cui all'art.16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso".
- Il testo dell'art. 20 della legge n. 6/1981 (Norme in materia di previden-za per gli ingegneri e gli architetti) è il seguente:
"Art. 20 (Restituzione dei contributi) - Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art. 9, nonché degli eventuali contributi individuali previsti dalla precedente legislazione. Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse legale dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.
Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta.
In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo gli adeguamenti di cui all'art.15, secondo comma, a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso".
- Il testo dell'art. 21 della legge 773/1982 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri) è il seguente:
"Art. 21 (Restituzione dei contributi) - Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'art.10, primo comma, lettera a), e secondo comma.
Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.
Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche ai superstiti dell'iscrit-to che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta.
In caso di nuova iscrizione l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo le norme di cui all'art. 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.
La restituzione dei contributi versati in base alle previgenti normative si effettua alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.
Il geometra può chiedere che l'importo dovutogli venga trasferito ad altro istituto o cassa di previdenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi".
- Il testo dell'art. 21 della legge 21/1986 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti) è il seguente:
"Art. 21 (Restituzione dei contributi) - Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'art.10 maggiorati degli interessi legati dal 10 gennaio successivo ai a data dei relativi versamenti nonché di una somma pari ad un quinto del contributo soggettivo annuo convenzionale fissato dall'art. 27, moltiplicato per gli anni di iscrizione alla Cassa anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge, maggiorata degli interessi legali a far tempo da quest'ultima data.
2. Il rimborso di cui al precedente comma spetta anche agli eredi dell'i-scritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano diritto alla pensione indiretta. In tal caso, quando eredi siano le perso ne indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 7 e il rimborso risulti inferiore a lire 10 milioni, questo è integrato a tale importo.
3. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso rivalutata a norma dell'ultimo comma dell'art. 15 per il periodo dell'anno di rimborso all'anno di reiscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso .
4. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa dopo trenta anni o venticinque anni di contribuzione senza aver conseguito il diritto a pensione per ragioni di età e che non abbiano chiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 o che, avendolo richiesto, abbiano poi restituito detti contributi ai sensi del comma 3, conseguono il diritto a pensione al raggiungimento rispettivamente del sessantacinquesimo e del settantesimo anno di età. In caso di loro premorienza, gli eredi hanno diritto a pensione indiretta secondo le disposizioni dell'art. 7.
Note all'art.9:
- Il testo dell'art.2, comma 1, della citata legge n. 21/1986 è il seguente
"1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di età dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione".
- Il testo dell'art.13 della predetta legge n. 21/1986 è il seguente:
- ''Art.13 (Variabilità dei contributi)
1. La percentuale di cui all'art.10, comma 1, lettere a) e b), e il contributo minimo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere variati ogni quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo La percentuale non può eccedere rispettivamente il 15 ed il 4.5 per cento.
2. La percentuale da cui all'art.11 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione e dell'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pensione accertati con riferimento al quadriennio di gestione, nonché di eventuali adeguate proiezioni previsionali.
5. Le percentuali e il contributo minimo d cui al presente articolo devo no essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non sia sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento della Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali superino del 10 per cento le uscite, comprendenti le spese per il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso, e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno".
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 458):
Presentato dall'on. MANCINI Vincenzo ed altri il 2 luglio 1987.
Assegnato alla Xl commissione (Lavoro), in sede referente, il 14 ottobre 1987, con pareri delle commissioni II e V.
Esaminato dalla Xl commissione, in sede referente, il 21 ottobre 1987 e 20 gennaio 1988.
Assegnato nuovamente alla Xl commissione, in sede legislativa, il 1° giugno 1988.
Esaminato dalla Xl commissione in sede legislativa, e approvato il 13 luglio 1988, in un testo unificato con atti numerici 399, 478, 1716 e 1748
Senato della Repubblica (atto n. 1217):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 26 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1 a, 2a, 5a e 6a.
Esaminato alla XI commissione in sede deliberante, il 21, 28 settembre 1988; 5 ottobre 1988, 1 e 2 febbraio 1989.
Assegnato nuovamente all'XI commissione, in sede referente, il 2 febbraio 1989.
Esaminato dall'XI commissione, in sede referente, il 2 febbraio 1989. Relazione scritta annunciata il 18 febbraio 1989 (atto n. 1217/A -relatore sen. ZANELLA).
Esaminato in aula il 28 febbraio 1989 (deliberato il rinvio in commissione).
Esaminato dall'XI commissione il 7 marzo 1989, 10 maggio 1989, 13 settembre 1989, 4 ottobre 1989.
Assegnato nuovamente all'XI commissione, in sede deliberante, e approvato, con modificazioni, il 14 dicembre 1989.
Camera dei deputati (atto n.458-B):
Assegnato alla Xl commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 18 gennaio 1990, con pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalla Xl commissione il 25 gennaio 1990: 1, 8, 15 febbraio 1990 e approvato il 21 febbraio 1990.
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