DISCIPLINA DEGLI STUDI DI ASSISTENZA E DI CONSULENZA
(L. 23 novembre 1939 n. 1815)

Art. 1 - Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi, esclusivamente la dizione di "Studio Tecnico, Commerciale, Contabile, Amministrativo o Tributario", seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali dei singoli associati.
L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività ai sensi del comma precedente deve essere notificato all'organizzazione sindacale in cui sono rappresentati i singoli associati.

Art. 2 - È vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, agenzie o enti, i quali abbiano lo scopo di dare - anche gratuitamente -, ai propri consociati od a terzi prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.

Art. 3 - (Omissis)

Art. 4 - La tenuta o la regolazione dei documenti delle aziende riguardante materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale non può essere assunta da parte di coloro che non sono legati alle aziende stesse da rapporti di impiego se non in seguito alla autorizzazione del competente Circolo dell'lspettorato del Lavoro per coloro che intendono esercitare la predetta attività nella circoscrizione di un solo Circolo, e del Ministero del Lavoro negli altri casi, (Omissis).

Art. 5 - La disposizione dell'articolo precedente non si applica a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio o dei ragionieri. Tuttavia gli iscritti negli albi medesimi, che intendono dedicarsi all'attività prevista dall'articolo precedente, debbono farne denuncia al competente Circolo dell'lspettorato del Lavoro e qualora la loro attività si eserciti in più Circoli, al Ministero del Lavoro.

Art. 6 - (Omissis).

Art. 7 - (Esercizio abusivo professionale): Salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
a) i contravventori alle disposizioni dell'art. 1 e dell'art. 6 comma 1, sono puniti con ammenda sino a lire 2.000 
b) i contravventori alle disposizioni dell'art. 2, dell'art. 4 e dell'art. 5, comma 2, sono puniti con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000. I professionisti indicati nell'art. 5, che omettono di provvedere alle denunce di cui agli articoli 5 e 6, sono puniti con l'ammenda fino a L. 2.000.