Art. 52 - Iscrizione dei ragionieri

Sono iscritti a loro domanda nell’albo o nell’elenco, ai sensi dell’art. 50, previa cancellazione dall’albo dei ragionieri, i ragionieri iscritti nell’albo degli esercenti in economia e commercio: tale iscrizione non dà diritto al titolo di dottore commercialista.

Si tratta di ragionieri iscritti nei cessati albi degli esercenti in materia di economia e commercio ai sensi dell’art. 6 del R.D. 28 marzo 1928 n. 588.