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Art. 51 - Attuali iscritti nell’albo Coloro che all’entrata in vigore del presente regolamento sono compresi nell’albo degli esercenti in economia e commercio a domanda sono iscritti nell’albo o nell’elenco dei dottori commercialisti e conservano l’anzianità della precedente iscrizione. Gli iscritti nell’attuale albo degli esercenti in economia e commercio non possono essere iscritti nel nuovo albo o nell’elenco speciale, se non presentano la relativa domanda a termini del precedente articolo. Non sembra che la domanda debba essere corredata dai documenti di cui all’art. 31: potrebbe bastare la copia autentica dell’albo nel quale sono iscritti oppure un certificato del Consiglio dell’ordine, dal quale risulti l’attuale iscrizione nell’albo degli esercenti in economia e commercio e l’anzianità di essa. Ciò salvo che l’interessato non chieda di essere iscritto nell’albo di altro Ordine (art. 31 n. 36) e che non è sottoposto a procedimento penale o disciplinare e non è sospeso dall’esercizio professionale (art. 33, comma 3°). Se essi non presentano la domanda alla Commissione, possono in seguito presentarla al Consiglio dell’ordine e riprendere l’anzianità della precedente iscrizione, ma in questo caso dall’anzianità deve dedursi il periodo di interruzione. |