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Art. 50 - Prima formazione dell’albo e dell’elenco Per la formazione dell’albo e dell’elenco gli interessati (art. 29 e seg.), entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente ordinamento, presentano alla cancelleria della Corte di Appello domanda di iscrizione (1). Trascorso detto termine, il Presidente della Corte di Appello provvede alla costituzione di una commissione straordinaria (2) composta di un magistrato di appello, che la presiede, e di quattro dottori commercialisti iscritti nell’albo da almeno dieci anni. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziario designato dal presidente. La commissione prende in esame le domande e forma un albo e un elenco per ciascun Tribunale del distretto, osservate le norme di cui all’art. 6 del presente Ordinamento. La formazione dell’albo e dell’elenco deve essere compiuta entro quattro mesi dalla costituzione della commissione. Le decisioni della commissione sono impugnabili, dalI’interessato e dal Pubblico Ministero, davanti al Tribunale del luogo dove ha sede la commissione che ha emesso la deliberazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione stessa. Si osservano le disposizioni dei commi 2° e 3° dell’art. 28. (1 ) Gli interessati debbono presentare la domanda di iscrizione corredata di tutti i documenti di cui all’art. 31. Coloro che non hanno presentato la domanda alla Commissione straordinaria, possono poi presentarla al Consiglio dell’Ordine. (2) Puň spiegarsi la creazione di una commissione straordinaria per la formazione dell’albo e dell’elenco speciale secondo le norme del nuovo Ordinamento, mentre potevano provvedere gli stessi Consigli degli Ordini attualmente in carica (art. 53), senza altre complicazioni e con risparmio di spese, con il fatto che, modificata la circoscrizione dell’Ordine da provinciale in circondariale (art. 6), altri Ordini potranno essere costituiti per aver raggiunto il prescritto numero minimo di quindici iscritti ed altri rimanere soppressi per avere perduto detto numero di iscritti. |