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Art. 49 - Deposito di documenti presso il Consiglio dell'Ordine I dottori commercialisti non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute da clienti allegando il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute. Sul reclamo dell’interessato il Consiglio ordina al dottore commercialista di depositare gli atti, i documenti e le scritture nella propria sede e si adopera per la composizione amichevole della vertenza (art. 2235 cod. civ.). Il rifiuto di depositare gli atti può dare luogo a procedimento disciplinare. |