Art. 46 - Prescrizione dell’azione disciplinare

L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

La prescrizione decorre dal giorno in cui il fatto incolpato è stato commesso.

Per la sospensione e l’interruzione del corso della prescrizione deve farsi richiamo, per quanto applicabili, alle norme del Codice penale per l’analogia tra il procedimento penale e quello disciplinare.