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Art. 46 - Prescrizione dell’azione disciplinare L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni. La prescrizione decorre dal giorno in cui il fatto incolpato è stato commesso. Per la sospensione e l’interruzione del corso della prescrizione deve farsi richiamo, per quanto applicabili, alle norme del Codice penale per l’analogia tra il procedimento penale e quello disciplinare. |