Art. 45 - Riammissione dei radiati

Il dottore commercialista radiato (artt. 37, 38) dall’albo può esservi riammesso purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Si applicano le disposizioni dell’art. 32.

Il decorso del termine prescritto, l’ottenuta riabilitazione e la irreprensibile condotta dopo la radiazione sono condizioni indispensabili per la reiscrizione.

Però è da ritenere che con il verificarsi delle dette condizioni il radiato non acquisti senz’altro il diritto alla riammissione nell’albo; può invece esservi riammesso, e perciò occorre un giudizio di valutazione al fine di accertare se dopo l’espiazione egli si sia riavveduto e se possa essere ritenuto degno di riprendere l’esercizio della professione.

Deve giudicare sulla domanda il Consiglio dell’Ordine nel cui albo si chiede la reiscrizione, ai sensi dell’art. 32.