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Art. 44 - Ricorso al Consiglio nazionale Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione (art. 54) I’interessato ed il Pubblico Ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale può sospendere l’efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può infliggere al professionista una pena disciplinare più grave. Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l’hanno proposto. Circa il modo di presentazione del ricorso, v. il Decreto Ministeriale 15 febbraio 1949. Il ricorso ha effetto devolutivo, e perciò il Consiglio nazionale può anche infliggere una pena più grave. |