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Art. 43 - Notificazione delle deliberazioni Le deliberazioni disciplinari sono notificate (art. 54) entro trenta giorni all’interessato ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale nel cui circondario l’incolpato risiede nonché al Procuratore Generale presso il Tribunale nel cui circondario l’incolpato risiede nonché al Procuratore Generale presso la Corte di Appello e al Ministro di Grazia e Giustizia. Le deliberazioni debbono essere motivate e sono notificate in copia integrale autentica, a norma dell’art. 54, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il termine di trenta giorni per la notificazione non è perentorio. |