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Art. 42 - Ricusazione e astensione I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati nell’art. 51 del Codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi. Sull’astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio. Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della Corte di Appello. Se i componenti che hanno chiesta l’astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest’ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio costituito nella sede della Corte di Appello viciniore. Il Consiglio competente a termine del comma precedente, se autorizza l’astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell’Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento. Circa il modo e il termine per proporre la ricusazione, non contenendo l’articolo al riguardo altre disposizioni, è da ritenere che debbasi far riferimento, in quanto applicabile, all’art. 52 c.p.c., e cioè la ricusazione va proposta mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova, il ricorso va sottoscritto dall’interessato e va presentato al Consiglio dell’Ordine due giorni prima della seduta. Sull’ammissibilità o meno della astensione o della ricusazione è devoluta, secondo i casi, al Consiglio dell’Ordine della Sede di Corte di Appello più vicina determinato dal Consiglio nazionale. È ora ovvio che se tali Consigli riconoscono fondati i motivi di astensione e di ricusazione, ritengono gli atti e decidono nel merito; se invece non li ritengono fondati o li ammettono in parte in modo che non venga a mancare nel Consiglio competente il numero legale, inviano gli atti a quest’ultimo Consiglio per l’ulteriore corso. In caso di conflitti di competenza tra i Consigli degli Ordini decide il Consiglio nazionale. |