|
Art. 41 - Istruttoria nel procedimento disciplinare Fermo il disposto dell’art. 38, ultimo comma, e quello dell’art. 39, comma 2°, nessuna pena disciplinare (art. 36) può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio con l’assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe (art. 41) E’ una facoltà del Consiglio dell’Ordine di sentire l’incolpato nei casi di radiazione di diritto (art. 38) e di sospensione di diritto (art. 39, comma 2°). È invece obbligatorio da parte del Consiglio dell’Ordine prima di infliggere una qualsiasi pena disciplinare (art. 36) e prima di pronunciare la sospensione cautelare facoltativa (art. 39, comma 3°) di avvertire l’incolpato, contestandogli i fatti, e dandogli un termine non inferiore a dieci giorni, perché possa presentare le sue discolpe o inviare le sue deduzioni. È essenziale, appunto perché possa discolparsi, che l’incolpato abbia comunicazione dei fatti addebitatigli. La violazione di tale norma, può in caso di ricorso, portare ad una dichiarazione di nullità della deliberazione. |