Art. 40 - Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale

Il dottore commercialista che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto della imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso (artt. 35, 41).

Salvo il caso dell’art. 38 in base al quale va pronunciata la radiazione di diritto, I’iscritto nell’albo o nell’elenco speciale che sia stato condannato oppure prosciolto con formula diversa da quelle menzionate nell’articolo, va sottoposto a procedimento disciplinare per i medesimi fatti che hanno formato oggetto dell’azione penale.

Così, per esempio, I’iscritto prosciolto perché il fatto non costituisce reato dev’essere sottoposto a procedimento disciplinare in quanto il fatto che non costituisce illecito penale potrebbe costituire illecito disciplinare.

È obbligatorio avvertire l’incolpato ai sensi dell’art. 41.