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Art. 39 - Casi di sospensione Oltre i casi di sospensione dall’esercizio professionale preveduti nel Codice penale, importano di diritto la sospensione dall’esercizio della professione (1): a) - I’interdizione dai pubblici uffici per la durata non superiore a tre anni; b) - il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell’articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, I’applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste nell’art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2 e 3 c) - I’emissione di un mandato o di un ordine di cattura; d) - la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dal presente ordinamento (artt. 10, lettera m, 34, n. 4). La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell’Ordine sentito, ove lo creda, I’interessato. Il Consiglio dell’Ordine può pronunciare, sentito il professionista (art. 41), la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale. Nei casi preveduti nelle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il dottore commercialista a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza. (2), (3). (1) La sospensione è obbligatoria e facoltativa. È obbligatoria nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma. Prima di applicarla, il Consiglio dell’ordine può o non sentire l’interessato: non occorre una valutazione dei fatti, basta che l’interessato si trovi nelle condizioni indicate, perché egli venga sospeso. E’ facoltativa la sospensione del caso del comma 3° dell’articolo. Trattasi di un provvedimento cautelare, in cui è obbligatorio sentire previamente l’interessato ai sensi dell’art. 41: I’inosservanza di tale obbligo costituisce violazione di legge, che può essere dedotta quale motivo di nullità della deliberazione. Il contenuto del suddetto comma è troppo generico, e dato anche che la sospensione dall’esercizio professionale è un provvedimento che può arrecare grave danno all’interessato, occorre che il Consiglio dell’Ordine, con grande avvedutezza e serenità, applichi quel provvedimento nei casi in cui esso si appalesa evidentemente necessario. (2) Per le notificazioni del provvedimento, v. artt. 43 e 54. (3) Il provvedimento di sospensione dall’esercizio professionale, quando è definitivo, va naturalmente comunicato alle stesse Autorità alle quali e inviato l’albo (art. 29, comma 3°). * La Corte Cost. con sentenza 22 giugno - 7 luglio 1988, n. 766 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 39 primo comma lettera c) e quarto comma, nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto abbia a cessare quanto venga concessa la libertà provvisoria. |