Art. 38 - Radiazione di diritto

La condanna per delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, I’industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall’albo o dall’elenco.

Importano parimenti la radiazione di diritto:

1) I’interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o la interdizione dall’esercizio della professione per una eguale durata;

2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell’art. 222 comma 2°, del Codice penale, e l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La radiazione nei casi preveduti dal presente articolo è dichiarata dal Consiglio dell’Ordine, sentito, qualora lo creda, I’interessato

Si tratta di radiazione di diritto e non occorre un procedimento disciplinare: basta la sentenza penale di condanna passata in giudicato per alcuno dei reati indicati nell’articolo perché il Consiglio dell’Ordine, in base ad essa, e senza obbligo di sentire l’interessato, che nulla può più ora opporre contro la sentenza, pronunci la radiazione. La radiazione è pure senz’altro pronunciata nei casi di cui ai nn. 1) e 2) dell’articolo.

Il provvedimento di radiazione in copia integrale autentica va notificato ai sensi degli artt. 43 e 54.

Il provvedimento, quando risulta definitivo, va naturalmente inviato alle stesse autorità alle quali è trasmesso l’albo (art. 29, comma 3°).

* La Corte Cost. con sentenza 19 marzo - 4 aprile 1990, n. 158, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo che prevede la radiazione di diritto senza preventiva apertura del procedimento disciplinare (con richiamo alla sentenza n. 971/1988 e alla ordinanza n. 40/1990 della stessa Corte).